Lo segnala il consulente Paolo Chianta a proposito dei prestiti bancari con cessione del quinto
SIENA. Un lettore ci segnala una sentenza depositata al Giudice di Pace di Siena su un tema che tocca molti lavoratori e pensionati del territorio e che viene raccontato poco: i costi che non vengono restituiti quando si estingue in anticipo un prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
IL CASO
Il contratto era stato firmato nell’agosto 2019 ed estinto nel dicembre 2023, dopo 50 rate. Il rimborso riconosciuto dalla banca non corrispondeva alla quota di costi non maturati. Il Giudice di Pace di Siena, con sentenza n. 247/2025, pubblicata l’8 ottobre 2025, ha condannato IBL Banca a restituire 2.118,90 euro.
Il giudice non si è fermato alla normativa bancaria: ha qualificato la clausola che escludeva il rimborso come vessatoria ai sensi dell’articolo 33 del Codice del consumo, perché consente all’istituto di trattenere somme calcolate sull’intera durata del contratto anche quando la prestazione si è limitata a un periodo inferiore.
PERCHÉ RIGUARDA MOLTE PERSONE
Chi estingue in anticipo una cessione del quinto ha diritto alla riduzione di tutti i costi pagati alla firma, in proporzione ai mesi che non ha utilizzato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza Lexitor (causa C-383/18) e lo ha confermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022.
Quasi nessuno lo chiede, e il motivo è semplice: nella maggior parte dei casi, al momento dell’estinzione, un rimborso parziale c’è. Sembra quindi che i conti siano stati fatti, e non si controlla. È lì che sta la differenza.
LA SENTENZA
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