Non hanno valore le abilitazioni regionali alla luce della nuova legge

FIRENZE. Dall’Agt (Associazione Guide turitiche della Toscana) ricevviamo e pubblichiamo.
“Le Associazioni Guide Turistiche della Campania, Associazione Guide Turistiche di Roma, Associazione Guide Turistiche della Toscana, Centro Guide di Firenze e Toscana aderente alla CNA, rappresentando gli interessi dei propri associati e delle guide turistiche, vogliono, con queste segnalazioni, chiedere che vengano verificate tutte le situazioni non in linea con le normative vigenti. A quattro anni dall’emanazione della Legge 97/2013, che ha stabilito la validità nazionale dell’abilitazione della guida turistica, principio improponibile per l’Italia che, al contrario, come paese speciale ha bisogno di leggi speciali, ed ad 1 anno dall’emanazione di Decreti che rischiano, con molti ricorsi al TAR, di azzerare tutto fin qui fatto, e fortunatamente, diciamo noi, si assiste fra le Regioni ad un serie di azioni che per nulla rispettano lo stato attuale della legislazione vigente.
Ciò che con l’esposto viene segnalato è la mancata sospensione del rilascio delle abilitazioni da parte delle Regioni dopo l’emanazione dell’art. 3 della legge nazionale 97/2013 e l’impropria qualificazione delle stesse come “abilitazione nazionale”, manca, infatti qualunque disciplina e sinanco definizione di cosa sia la “guida nazionale”, come e chi e sulla base di quali requisiti e procedure si rilasci il titolo professionale “nazionale”. Fino a quando il legislatore statale non detterà una disciplina uniforme riguardante le condizioni, i requisiti e le modalità di accertamento degli stessi per il rilascio delle abilitazioni le Regioni non sono più legittimate a rilasciare, continuando ad applicare le diversificate legislazioni regionali preesistenti, nuove ed ulteriori abilitazioni per l’esercizio di una professione, in questo caso quella di guida turistica.
Né le Regioni sono legittimate a continuare a rilasciare abilitazioni “regionali” all’esercizio della professione di guida turistica pretendendo di conferire alle stesse ambito e validità “nazionale”.
Le Associazioni, alla luce di quanto è ad oggi legiferato, intendono segnalare, come in alcune regioni si continua giustamente a tener ferma l’abilitazione regionale e sono state “sospese” ulteriori sessioni degli esami di abilitazione, al pari dei corsi di formazione abilitanti, tenute sulla base delle non più attuali leggi regionali, si moltiplicano, invece, casi in cui amministratori regionali e locali competenti stanno invece continuando a svolgere – secondo la disciplina regionale non più vigente – gli esami per il rilascio di “nuove abilitazioni”. In non pochi casi oltre tutto, ai candidati o agli aspiranti iscritti ai corsi abilitanti viene assicurato – al fine di incentivare la partecipazione alle prove di esame ai costosi corsi “abilitanti” tenuti da istituti privati “accreditati” – che, per quanto le abilitazioni verranno rilasciate previo svolgimento di prove ancora esclusivamente connesse agli “ambiti” infraregionali, le medesime comunque consentiranno di svolgere da subito la professione in ambito “nazionale”, con ciò ponendoli in condizione di vantare un “diritto acquisito” e di non dover subire le conseguenze dell’entrata in vigore della nuova ed attesa disciplina state di riordino della professione.
Nonostante le ripetute proteste, segnalazioni in tutte le sedi e molteplici formali diffide inviate dalle Associazioni alle autorità amministrative competenti negli ultimi 3 anni affinchè non perpetuassero tali comportamenti e intervenissero, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza che a loro spettano, sono stati portati a compimento e si ripetono regolarmente.
Questi comportamenti, ad avviso delle Associazioni, comportano un grave danno per gli interessi della categoria, costituiscono una palese violazione delle leggi in materia di guide turistiche e si risolvano nel rilascio di titoli teoricamente di validità” legale” ma in realtà da considerarsi invalidi e comunque rilasciati in assenza dell’accertamento delle condizioni necessarie ad attestarne l’asserita valenza nazionale; il che induce oltre tutto i destinatari degli stessi (coloro che partecipano alle sessioni di esame di abilitazione o partecipano ai costo corsi di formazione ai corsi “abilitanti” in erronea convinzione circa l’effettiva validità e l’ambito di efficacia di quanto loro rilasciato, nonché circa le prospettive conseguenti al rilascio dei predetti “titoli” in vista della prevista prossima emanazione della nuova disciplina di riordino della professione di guida turistica.
Questi comportamenti appaiono a maggior ragione censurabili quando compiuti da soggetti pubblici o anche non consentiti e non impediti dalle Amministrazioni che dovrebbero vigilare sulla corretta applicazione del quadro normativo vigente.
Le Associazioni, quindi, alla luce di quanto sopra chiedono alle Autorità competenti l’eventuale rilevanza di quanto esposto ai fini dell’applicazione delle legge penale, anche con riferimento alle norme che vietano l’abusivo esercizio delle professioni regolamentate e anche in riferimento agli artt. 640 c.p. e (per ciò che riguarda eventualmente soggetti operanti nelle P.A.) 323 c.p.nei confronti di coloro che, previe le eventuali indagini ritenute necessarie, risulteranno responsabili.