Relazioni sindacali e rispetto dell’art. 31 CCNL Istruzione e Ricerca: esito del procedimento promosso dalla FLC CGIL Siena innanzi al Tribunale di Siena
SIENA. La FLC CGIL di Siena dà notizia della significativa vittoria ottenuta dinanzi al Tribunale di Siena – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 386/2026, che ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha confermato integralmente il decreto ex art. 28 Statuto dei lavoratori già emesso su ricorso della FLC CGIL provinciale di Siena, nel giudizio patrocinato dall’avv. Francesco Americo.
Con tale decisione il Tribunale ha accertato il carattere antisindacale della condotta tenuta dall’Amministrazione scolastica, per il tramite della Dirigente dell’I.I.S. “Tito Sarrocchi” di Siena, in relazione alla tardiva e compressa gestione della comunicazione di indizione dell’assemblea sindacale del 19 marzo 2026, riconoscendo che la violazione dell’art. 31 del CCNL Istruzione e Ricerca ha inciso concretamente sul pieno ed effettivo esercizio del diritto di assemblea e sul corretto funzionamento delle relazioni sindacali nell’istituto.
Il Tribunale ha ribadito che il rispetto delle scansioni temporali previste dal contratto collettivo – dalla tempestiva affissione all’albo alla comunicazione al personale, fino alla possibilità per le altre organizzazioni sindacali di richiedere assemblee congiunte o separate – non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta la condizione organizzativa necessaria affinché il diritto di assemblea possa essere esercitato in modo effettivo, informato e paritario da tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.
Il giudice ha inoltre escluso che il dedotto malfunzionamento della piattaforma informatica potesse giustificare il ritardo, rilevando l’assenza di qualsiasi attestazione tecnica e, soprattutto, la mancata attivazione di canali informativi alternativi idonei a garantire comunque la conoscibilità dell’assemblea nei tempi dovuti.
È stato chiarito che la lesione delle prerogative sindacali non viene meno per il solo fatto che l’assemblea si sia comunque svolta o che la partecipazione non risulti diminuita rispetto ad altre occasioni: la compressione del diritto si realizza già quando l’Amministrazione riduce in modo ingiustificato il tempo a disposizione per conoscere, valutare e organizzare la partecipazione, alterando l’equilibrio delle relazioni sindacali e limitando anche la possibilità di iniziativa delle altre organizzazioni.
La sentenza conferma, infine, la piena legittimità e proporzionalità dell’ordine di pubblicazione del decreto – ora della sentenza – per trenta giorni sull’albo online dell’Istituto, qualificandolo come misura ripristinatoria e conformativa, necessaria a ristabilire la certezza delle regole sindacali violate e a orientare per il futuro il comportamento dell’Amministrazione scolastica nel rispetto dell’art. 31 del CCNL.
Questa decisione rappresenta un importante precedente per tutte le scuole del territorio, perché riafferma con chiarezza che il diritto di assemblea e le prerogative sindacali non possono essere svuotati attraverso prassi organizzative che comprimono i tempi e gli spazi di partecipazione, e che ogni violazione delle regole pattizie in materia può e deve essere contrastata, anche in sede giudiziaria, a tutela della dignità e dei diritti di chi lavora nella scuola.
FLC CGIL Siena




