La Finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione del 36%
SIENA. L’agenzia delle Entrate ha recentemente provveduto ad aggiornare una di quelle sue guide volte ad aiutare i contribuenti a districarsi nel difficile mondo del fisco, delle tasse e delle agevolazioni fiscali. Infatti la legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la famosa detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, e l’Agenzia a sua volta ha ritenuto importante illustrarne le novità sostanziali. Questa agevolazione fiscale, prevista per gli interventi di recupero edilizio, dà la possibilità di detrarre dall’Irpef le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da dividere in dieci anni. Cerchiamo di analizzare sinteticamente le procedure da seguire per usufruire di questa agevolazione e muoversi correttamente tra i paletti imposti dal fisco.
I LAVORI PER I QUALI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Tra le spese per le quali spetta la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese
■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
■ le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici);
■ le spese per l’acquisto dei materiali;
■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
■ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
■ gli oneri di urbanizzazione;
GLI ADEMPIMENTI DA SEGUIRE
Comunicazione di inizio lavori
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può anche reperire presso gli uffici territoriali dell’Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara
Al modello devono essere allegati:
■ la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
■ i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
■ la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’Ici a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute.
■ la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.
■ la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
■ natura dell’intervento da eseguire;
■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
■ data di inizio dell’intervento di recupero.
1La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è fondamentale che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, dal 1° luglio 2010, banche e poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, infatti, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari. E’ importante segnalare che, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori – dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006) – il costo della manodopera deve essere evidenziato separatamente.
*Tributarista e Consulente del Lavoro