
di Roberto Cappelli
MONTALCINO. “In nome del Popolo Italiano…”: inizia così la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena, composta da Olindo Schettino (Presidente e Relatore), Claudio Bonari e Ivo Cortonesi (Giudici) in merito al ricorso, depositato il 13 gennaio 2010 avverso la cartella di pagamento dei contributi consortili emessa dalla Comunità Montana Amiata Val d’Orcia, da parte dal consigliere di opposizione del Comune di Montalcino, Duilio Landi, difeso dagli Avvocati Cecilia Bartalini e Gabriella Luzio di Siena.
Vediamo nel dettaglio i risultati della sentenza su un caso che ha fatto discutere non poco i cittadini, come sempre quando si viene a chiedere loro tasse e contributi.
Con il ricorso Landi ha impugnato la cartella di pagamento dell’importo di € 24,54, oltre € 5,88 quale diritto di notifica della cartella, relativa alla quota consortile per l’anno 2007, richiesta dalla Comunità Montana, deducendo l’illegittimità per i seguenti motivi: violazione della legge per omessa motivazione; omessa indicazione del beneficio diretto e specifico all’immobile del ricorrente, richiesta per l’applicazione della quota consortile; determinazione in modo totalmente arbitrario e discrezionale dell’importo richiesto. Ha chiesto pertanto la nullità o l’annullamento della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio la Comunità Montana Amiata Senese Val d’Orcia, nella persona del Presidente, deducendo: esatta e puntuale motivazione della cartella e dell’avviso di pagamento; estrema genericità del ricorso e carenza di prove a sostegno delle domande avversarie; effettiva realizzazione delle opere di bonifica e manutenzione del letto del fiume con conseguenti benefici dei fondi del comprensorio.
Ma la Commissione Tributaria senese così si è espressa: “Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata. Si premette che con riguardo ai contributi consortili gravanti sui proprietari delle immobili siti nel comprensorio dei Consorzi di miglioramento e di bonifica, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui l’obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario dell’immobile e la configurabilità di un vantaggio a favore dell’immobile medesimo, e non anche l’emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha, peraltro, la funzione di esonerare l’amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza, pertanto di detta perimetrazione, il Consorzio è gravato da tale onere probatorio, avente ad oggetto l’esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio. Seconda la Commissione Tributaria, alla luce di tale principio, la cartella impugnata è assolutamente carente, in quanto priva dei requisiti minimi previsti dalla legge per porre in grado il destinatario della stessa di conoscere i presupposti e gli elementi sulla base dei quali l’ente impositore può ed è legittimato ad esigere il contributo di bonifica e miglioramento. “Si è in presenza, in altri termini – conclude la Sentenza – di un atto che non reca alcuna motivazione né indica le regioni in forza delle quali, da un lato, l’ente impositore può legittimamente pretendere il pagamento dell’importo a titolo di contributo consortile, e, dall’altro, il destinatario della pretesa è tenuto ad effettuare il pagamento richiesto. La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la cartella impugnata e compensa le spese”.
Una sentenza che non mancherà certamente di far discutere.
MONTALCINO. “In nome del Popolo Italiano…”: inizia così la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena, composta da Olindo Schettino (Presidente e Relatore), Claudio Bonari e Ivo Cortonesi (Giudici) in merito al ricorso, depositato il 13 gennaio 2010 avverso la cartella di pagamento dei contributi consortili emessa dalla Comunità Montana Amiata Val d’Orcia, da parte dal consigliere di opposizione del Comune di Montalcino, Duilio Landi, difeso dagli Avvocati Cecilia Bartalini e Gabriella Luzio di Siena.
Vediamo nel dettaglio i risultati della sentenza su un caso che ha fatto discutere non poco i cittadini, come sempre quando si viene a chiedere loro tasse e contributi.
Con il ricorso Landi ha impugnato la cartella di pagamento dell’importo di € 24,54, oltre € 5,88 quale diritto di notifica della cartella, relativa alla quota consortile per l’anno 2007, richiesta dalla Comunità Montana, deducendo l’illegittimità per i seguenti motivi: violazione della legge per omessa motivazione; omessa indicazione del beneficio diretto e specifico all’immobile del ricorrente, richiesta per l’applicazione della quota consortile; determinazione in modo totalmente arbitrario e discrezionale dell’importo richiesto. Ha chiesto pertanto la nullità o l’annullamento della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio la Comunità Montana Amiata Senese Val d’Orcia, nella persona del Presidente, deducendo: esatta e puntuale motivazione della cartella e dell’avviso di pagamento; estrema genericità del ricorso e carenza di prove a sostegno delle domande avversarie; effettiva realizzazione delle opere di bonifica e manutenzione del letto del fiume con conseguenti benefici dei fondi del comprensorio.
Ma la Commissione Tributaria senese così si è espressa: “Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata. Si premette che con riguardo ai contributi consortili gravanti sui proprietari delle immobili siti nel comprensorio dei Consorzi di miglioramento e di bonifica, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui l’obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario dell’immobile e la configurabilità di un vantaggio a favore dell’immobile medesimo, e non anche l’emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha, peraltro, la funzione di esonerare l’amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza, pertanto di detta perimetrazione, il Consorzio è gravato da tale onere probatorio, avente ad oggetto l’esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio. Seconda la Commissione Tributaria, alla luce di tale principio, la cartella impugnata è assolutamente carente, in quanto priva dei requisiti minimi previsti dalla legge per porre in grado il destinatario della stessa di conoscere i presupposti e gli elementi sulla base dei quali l’ente impositore può ed è legittimato ad esigere il contributo di bonifica e miglioramento. “Si è in presenza, in altri termini – conclude la Sentenza – di un atto che non reca alcuna motivazione né indica le regioni in forza delle quali, da un lato, l’ente impositore può legittimamente pretendere il pagamento dell’importo a titolo di contributo consortile, e, dall’altro, il destinatario della pretesa è tenuto ad effettuare il pagamento richiesto. La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la cartella impugnata e compensa le spese”.
Una sentenza che non mancherà certamente di far discutere.