La Provincia ha modificato l'articolo sulle "ruspature"

ASCIANO. Da Giacinto Beninati del Comitato Agricoltori e Allevatori Toscani riceviamo e pubblichiamo.
“Il Comitato Agricoltori e Allevatori Toscani che da tempo fa leva sugli enti per risolvere il problema delle frane, relativo soprattutto al territorio delle Crete, ha ottenuto una cambiamento al disciplinare per la gestione dei procedimenti relativi al vincolo idrogeologico.
L ‘Amministrazione Provinciale, il 28 giugno scorso, ha infatti deliberato una modifica al detto disciplinare che semplifica e velocizza l’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione alle ruspature necessarie al ripristino della sicurezza e delle condizioni agronomiche idonee alla coltivazione del terreno. Si riporta lo stralcio della delibera: Art. 5 Ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta di autorizzazione per modesti interventi di livellamento del terreno dovuti a fenomeni di soliflusso conseguenti ad eccessivo imbibimento del terreno, tesi a ripristinare le ideali condizioni per la coltivazione che interessano terreni soggetti a periodica lavorazione, deve esser corredata da:indagine conoscitiva preliminare delle caratteristiche morfologiche dell’area oggetto di intervento ai sensi dell’art.75, comma 8 del regolamento forestale, redatta su apposito modello disponibile sul sito. planimetria catastale in scala adeguata (1:2000 o 1:5000) con evidenziata l’area oggetto dell’intervento almeno 3 fotografie dell’area oggetto d’intervento, scattate da diverse angolazioni.
valutazione preliminare di incidenza, in caso di intervento ricadente in zona SIC o riserva naturale, secondo il modello disponibile sul sito web. Il procedimento si conclude con specifico atto a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Rurale entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le autorizzazioni nell’ambito di parchi regionali, provinciali o riserve naturali, per i quali i tempi si conformano a 60 giorni, secondo quanto previsto dall art. 13 della L.394/1991 e s.m.i.. Per le dichiarazioni presentate ai sensi dell’art.2, lettera B, comma 3 del presente disciplinare, l’Amministrazione Provinciale di Siena può disporre specifici controlli a campione volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni, anche sulla base dell’entità dell’intervento e delle modalità di esecuzione dichiarate. La richiesta di autorizzazione in sanatoria di cui al comma 6 bis, dell’articolo 85 della Legge forestale può essere presentata impiegando la medesima modulistica utilizzabile per la richiesta di normale autorizzazione.
Le modalità di presentazione della richiesta sono le stesse di cui ai comma 1, 2 ,3 e 4 dell’articolo 1. Alla richiesta di autorizzazione in sanatoria devono essere obbligatoriamente allegati, oltre alla normale documentazione amministrativa e tecnica, i seguenti documenti: fotocopia del verbale della sanzione amministrativa e fotocopia della ricevuta di pagamento della sanzione stessa.
Il procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione in sanatoria si conclude con specifico atto a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Rurale, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento, o 60 se è necessaria la valutazione di incidenza. L’autorizzazione per la regolarizzazione delle opere eseguite in assenza della stessa, verrà rilasciata a condizione che siano stati portati a termine eventuali lavori di ripristino, consolidamento e/o adeguamento prescritti dal Settore Sviluppo Rurale”.