D. F. nato a Prato nel 1984, di professione autista, verso le ore 11.40, durante un sorpasso, ha urtato violentemente contro il rimorchio dell’autotreno IVECO MAGIRUS, condotto da C.G. , nato a Arezzo nel 1963, il quale percorreva la stessa strada sulla corsia di marcia in direzione Bettolle. In conseguenza della violenta collisione, D.F., conducente del furgone Daily ha riportato lesioni ed è stato accompagnato al P.S. Le Scotte di Siena per le cure del caso.
La pattugliaintervenuta sul posto dell'incidente è andata alle Scotte per richiedere il prelievo dei liquidi biologici, al fine di verificare se il D.F. avesse guidato in stato di alterazione psicotica derivante da assunzione di alcolici e/o stupefacenti.
Le analisi tossicologiche hanno permesso di verificare che il D.F. era positivo agli stupefacenti, in particolar modo a cocaina; per tale motivo gli agenti hanno ritirato la sua patente di guida.
E’ doveroso segnalare che proprio oggi è entrato in vigore la modifica all’articolo 187 C.S. che prevede un inasprimento delle sanzioni penali per chi, alla guida di veicoli, in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, provochi incidenti stradali (*)
(*) Articolo 187 modificato (in vigore dal 30.7.2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
-
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.-
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.






