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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Tributo di bonifica: sentenza clamorosa della Commissione tributaria provinciale

Il Giudice ha dichiarato illegittime le cartelle emesse ed ha condannato l'ente a liquidare le spese del Ctu

SIENA. «Clamorosa, innovativa, esemplare. Non possiamo definire diversamente la sentenza n° 65/01/12 pronunciata dalla sezione I della Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) di Siena lo scorso 12 aprile, con la quale il Giudice tributario, decidendo su 45 ricorsi promossi da alcuni cittadini di Montalcino contro la Comunità Montana Amiata-Val D’Orcia, non solo afferma che il tributo di bonifica non è dovuto, dichiarando l’illegittimità del ruolo e delle cartelle emesse a carico dei contribuenti, ma, cosa assolutamente nuova, condanna l’ente impositore a liquidare 12.000 euro per le spese del Ctu (Consulente tecnico d’ufficio), oltre a Iva e Cassa per un totale di circa 15.000 EUR». È quanto fa sapere la sezione di Montalcino della Lega Nord Toscana.

Il tutto ha inizio a fine 2008 quando l’allora consigliere comunale del Carroccio, Luca Maura, promuove un’assemblea pubblica per discutere e opporsi all’ingiusta pioggia di richieste proveniente dalla Comunità Montana Amiata-Val d’Orcia per il tributo di bonifica per l’anno 2007. Dall’affollatissima assemblea, circa 120 cittadini, convinti dell’assoluta ingiustizia della richiesta, decidono di farsi assistere da un noto studio senese per impugnare gli accertamenti, ma, mentre le altre sezioni della Ctp di Siena danno semplicemente ragione ai contribuenti compensando le spese, la sezione I decidere di andare fino in fondo. Infatti, nomina come perito uno dei massimi esperti italiani di scienze geologiche e pronuncia una sentenza a dir poco esemplare.

«Siamo davvero soddisfatti – chiosa Maura -. Il Giudice ha posto dei paletti a tutti quegli enti che dall’alto della loro posizione spillano soldi ai cittadini senza fornire alcun servizio in cambio e molte volte senza neanche spiegare il perché dell’imposizione. Per capire la portata dell’articolata sentenza di circa 14 pagine – prosegue Maura – basta rimarcare un passaggio: “in base alle considerazioni giuridiche che precedono, consegue un sicuro eccesso di potere da parte dell’Ente, il quale ha posto una generalizzazione nell’individuazione del beneficio favorendo una semplificazione diffusa per ottenere una facile riscossione […] trattandosi di un’imposizione di natura fiscale, rispetto al quale vige il principio vincolante della massima accurata individuazione dei presupposti impositivi, può affermarsi che il grave vizio da cui sono affetti gli atti travalichi una vera e propria violazione di legge, con l’obbligo di disapplicazione per il Giudice“. Questo – conclude Maura – è un ottimo esempio di Giustizia ed equità sociale».
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