Leaderboards
Leaderboards
Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
Skyscraper 1
Skyscraper 1
Skyscraper 2
Skyscraper 2

Federcontribuenti: contro l’usura bancaria che fare?

Il Mef emana ogni trimestre il tasso utile al calcolo

ROMA. L’usura bancaria. Il MEF, sentita la Banca di Italia che ha sentito le banche, emana trimestralmente il tasso utile al calcolo dell’usura bancaria. Ma il 644 c.p. e le indicazioni fornite da Banca di Italia come quelle del MEF sono in contrasto. Federcontribuenti ”Troppi periti, troppi soldi, troppa libera interpretazione tra i giuristi e poca chiarezza”.

420 mila risultati sul motore di ricerca, società che periziano in ogni angolo e ognuno dice di avere la bacchetta magica, sarà vero? Eppure la procedura per un calcolo econometrico non è un segreto e dovrebbe essere uguale per tutti, cosa fa la differenza? La preanalisi gratuita è uno specchietto per le allodole, trovano sempre una qualche anomalia bancaria per cui vi verrà chiesto di firmare contratti che possono risultare controproducenti. Per periziare i conti correnti possono chiedere un acconto e infine un saldo fino a 20 mila euro, abbiamo punte di 40 mila.

Soggetti che acquistano per poche centinaia di euro un programmino di calcolo, alcuni usano programmi free, una decina di paginette e confezionano una perizia tipo copia e incolla che verrà smontata dai legali delle banche arrecandovi un danno che sarà la vostra condanna; al recupero, alla giustizia. Ma allora, contro l’usura bancaria cosa fare?

Chi si trova sull’orlo di un burrone quasi mai ha il necessario sangue freddo, crederà a chiunque gli prometterà miracoli, la prima regola rimane la stessa: informarsi, conoscere il nemico, i suoi punti di forza e quelli deboli.

Prendiamo ”l’usura bancaria” per le corna. Federcontribuenti ha preparato il dossier di seguito semplificandolo all’osso, descrivendo il fenomeno da ogni punto di vista, snocciolando un sistema collaudato che ancora la fa troppe volte franca, sarà per questo che le banche non hanno smesso di praticare l’usura?

Concludendo la premessa, si vuole intendere che l’usura bancaria non è stata né sconfitta né viene combattuta adeguatamente nelle sedi e dagli organi deputati, ( in sede politica, legislativa e giuridica ), ma al qual fenomeno non dobbiamo piegare la testa.

Tanto più cripte sono le norme, le leggi e gli estratti conto tanto più ci si deve informare.

L’usura bancaria è uno dei reati più gravi perchè commessi da organi riconosciuti dallo stesso Stato su elenchi specifici, dal nostro punto di vista sempre perseguibili con l’Art 416 del c.p.

 

 

Dove potrebbe nascondersi l’usura bancaria?

Apertura di credito in conto corrente;

Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;

Crediti personali;

Crediti finalizzati all’acquisto rateale;

Credito revolving e con utilizzo di carte di credito;

Operazioni di factoring;

Operazioni di leasing;

Mutui;

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;

Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

 

 

Usura bancaria, il sistema.

Cominciamo con il dire che l’usura bancaria è un reato penale, ma nel 90% delle volte rimane materia civilistica. Perchè?

Ci si affida ad un avvocato esperto di diritto bancario, un civilista il quale riesce nel far accertare l’usura anche in aula, cosa succede? Che il cliente si vedrà restituire gli interessi in eccesso o si sentirà dire di non pagarli in seguito e comunque si tratterà di una mera compensazione, quando invece dovrebbe essere risarcito per l’ìncubo vissuto. Inoltre, in sede civile non verrà riconosciuto il dolo e d’ufficio, come contemplato, non scatterà l’indagine penale alla ricerca dei responsabili,

( Art 416 – Associazione criminale – ). Ricordiamo che è stata una banca a praticare l’usura e non una singola persona e ricordiamo che in caso di usura bancaria la pena è aumentata da un terzo alla metà, un danno incalcolabile per una banca, per il sistema stesso, quindi meglio ”lasciarla impunita”. Nuovo cliente, nuova usura.

L’arma del delitto nel caso di usura bancaria è il risultato di una formula matematica i cui parametri sono forniti dalla Banca di Italia in accordo con il MEF. Entrambe discordano con i criteri inseriti nel 644 e inoltre, Bankitalia è controllata dalle banche private, le accusate di praticare usura. Non conta ciò che afferma Bankitalia o il Ministero dell’Economia, conta solo quello che recita l’Art. 644 del codice penale, imparatelo a memoria: Art 644 del codice Penale.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni.

La Legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.

Ci perdoneranno le Autorità Garanti, tutte, il Legislatore e la Suprema Corte se riteniamo di poca considerazione il fatto che, l’Art 644, per una mancata procedura Amministrativa, viene da altri definita una ”norma in bianco”, per quanto ci riguarda la mancanza è una scusa, un alibi, un dettaglio che vogliamo e dobbiamo trascurare e a cui rimediare.

 

Torniamo alla questione dei dati da inserire per accertare l’usura bancaria:

come recita l’Art. 644 occorre includere tutto tranne le tasse e le imposte, invece, per le fonti giuridiche alternative, si devono escludere dal calcolo del tasso effettivo globale medio le tasse ed imposte, le spese legali, il recupero delle spese, gli addebiti di tenuta conto nonché quelli connessi ai servizi d’incasso, le spese di assicurazione diverse da quelle incluse nella composizione del tasso e gli interessi di mora e gli oneri assimilabili previsti da contratto in caso di inadempienza.

Escludendo delle voci dal calcolo del tasso soglia non facciamo altro che indicare, alle banche, dove aggredire per percepire maggior guadagno”.

”Il problema è che una branca della magistratura segue le indicazioni della Banca di Italia”.

Gli avvocati lo sanno bene, può capitare che il giudice assegnatogli sia correntista proprio della banca citata in giudizio.

Ogni 3 mesi le banche inviano le variazioni sui prezzi delle operazioni bancarie come anche il costo del denaro prestato e in base a questa oscillazione si rileva un tasso effettivo globale medio,

( T.E.G.M. ).

Facciamo un esempio pratico: T.E.G.M su base annua 11,57, calcoliamo il 25% di 11,57, otteniamo 2,89 e lo sommiamo al T.E.G.M ottenendo un 14,46, aggiungiamo un altro 4% previsto e otteniamo, finalmente, il tasso soglia su base annuale pari a 18,4625.

Calcoliamo la differenza tra T.E.G.M e tasso soglia annuale: 18,4625 meno 11,57 uguale a 6,89: la differenza tra il tasso soglia ed il T.E.G.M non deve superare gli otto punti percentuali. Attenzione, perchè le rivelazioni sono trimestrali ma le soglie sono su base annua, che significa? Che le banche hanno gioco facile in quanto possono entrare e uscire dall’usura pratica evitando il dolo.

Perchè al tasso indicato da Bankitalia si aggiunge un ulteriore 25% più altri 8 percentuali?

Un meccanismo contorto e speculativo legittimato dal fatto che, secondo le banche, tassi troppo bassi non permetteva loro di concedere prestiti a correntisti meno affidabili.

Cioè, per concedere un prestito a soggetti con redditi bassi, quindi a rischio insolvenza, devono potere guadagnare di più alzando i tassi abbassando il rischio perdite: ”questo si chiama abuso del credito”. Alzando il tasso di interesse la banca non fa altro che aggredire il reddito, violando il concetto della ”tutela del patrimonio”.

Essendo le banche a decidere il costo delle operazioni sui cui prezzo scatterà il meccanismo del calcolo del tasso soglia, le stesse fanno cartello violando il libero mercato e alzando la soglia come vogliono.

Ricapitolando, in base alla normativa in esame due sono le rilevazioni che compie il Ministero dell’Economia e delle Finanze sentita la Banca d’Italia: annualmente si procede alla rilevazione delle categorie di operazioni omogenee; trimestralmente si procede alla rilevazione dei tassi globali medi praticati dagli operatori finanziari iscritti negli appositi albi.

Entrambi verranno poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Federcontribuenti: ”il sistema andrebbe rovesciato. Invece che – il MEF, sentita la Banca di Italia, sentiti gli operatori – dovrebbe essere: – gli operatori, con obbligo Legislativo non possono violare tale soglia, senza margini percentuali -. L’anomalia italiana del 4 % è una totale indifferenza nei confronti dei tassi applicati dalla Bce, che sono uno dei parametri usati per definire il tasso soglia e sono tenuti bassi proprio per favorire il credito.

 

Giurisprudenza e usura bancaria.

Abbiamo premesso che, sulle basi di calcolo di cui sopra, è di per sé difficile non individuare, ma accertare l’usura bancaria, il rischio poi è di trovasi difronte ad un giudice pronto a seguire correnti distorsive e di certo lontane dal codice penale, quindi si rigetta la perizia motivando con metodi di calcolo non esatti, oppure non perseguono d’ufficio il reato di usura.

Diversificando il tasso limite per le diverse operazioni bancarie si rende difficile il calcolo, in quanto, sullo stesso conto corrente possiamo avere in essere diverse operazioni.

Se l’accertamento dell’esistenza di un contratto usuraio si verifica in sede civile, o in un procedimento contenzioso, il giudice dovrebbe trasmettere il fascicolo alla Procura, come prevede il quarto comma dell’art. 331, perchè l’usura un reato perseguibile d’ufficio. Se l’usura si accerta mediante consulenza tecnica sarà il c.t.u. ad effettuare la segnalazione del reato.

Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della normativa antiusura?

I contratti stipulati prima della riforma ed ancora in corso sono esclusi: gli interressi pattuiti, anche se superiori, vanno corrisposti nella misura precedentemente pattuita.

 

 

Commissione di Massimo Scoperto.

La commissione di massimo scoperto, vietata per legge dal 2009, non è stato altro che un costo a carico del correntista quando questi andava in rosso.

Quante volte vi sarà capitato di non avere soldi sul conto e di avere magari una fattura in scadenza, la banca vi copriva, ma a che prezzo? Quel momentaneo prestito era un fido, su cui gravavano spese e interessi, appunto, la Commissione di Massimo Scoperto.

La commissione di massimo scoperto non veniva considerata per il calcolo del TAN e del TAEG. Quindi, in caso di scoperto, l’interesse effettivo, più la CMS, poteva superare il limite consentito dalla legge antiusura.

La materia è stata disciplinata dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, ove si è stabilito che la commissione di massimo scoperto è valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni.

Il legislatore ha precisato che la commissione di massimo scoperto va computata nel calcolo degli interessi al fine dell’usura. Eppure qualche giudice se lo dimentica abbracciando la tesi della fonte giuridica subordinata, ( Bankitalia ).

La CMS, infatti, era stata esclusa dalla rilevazione su indicazione della Banca d’Italia, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è obbligato ad ascoltare prima di ogni pubblicazione del decreto. Incalzata dal numero crescente di questioni sottoposte al vaglio dell’autorità

giudiziaria, la Bankitalia, ha introdotto la CMS – soglia.

Nonostante la previsione di una soglia specifica per la commissione di massimo scoperto, la Banca

d’Italia continua a confermare il suo indirizzo secondo cui bisogna tenere separata, ai fini del

calcolo del tasso soglia, la commissione di massimo scoperto dal calcolo dei diversi oneri incidenti

sul credito. Il Legislatore afferma tutt’altro.

Oltre alla definizione data alla legge, la Corte di Cassazione stabilisce che: “Il chiaro tenore letterale dell’Art. 644 comma 4 c.p. impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie d’usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito”. Quindi anche la CMS dato che si tratta di un onere per il cliente.

In conclusione occorre tener presente che con le sentenze del 2010, in cui la Corte di Cassazione

statuisce l’inclusione della commissione di massimo scoperto tra le operazioni rilevanti ai fini della

determinazione del tasso soglia, i Giudici di legittimità fissano anche un altro parametro utile per

risolvere casi d’usura bancaria verificatisi precedentemente all’entrata in vigore della legge

2/2009. Al riguardo occorre richiamare l’art. 2 bis del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, ”non è dunque corretto attenersi alle istruzioni diramate

dalla Banca di Italia (fonti giuridiche subordinate) che, per la rilevazione dei TEG (tassi effettivi globali), non ricomprendono la commissione di massimo scoperto, rilevata separatamente in termini

percentuali”. Su tale punto è di rilievo la sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione Penale, n. 12028 del 19 febbraio 2010, che ha stabilito che la commissione di massimo

scoperto, anche in epoca antecedente al 2010, deve essere inclusa nella formula per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG), come poi confermato da un’ulteriore sentenza della Corte di Cassazione, la n.46669 del 19 dicembre 2011.

 

Dalla CMS, alla CIV, Commissione di Istruttoria Veloce

Siccome hanno vietato la CMS, le banche si sono inventate la CIV, una commissione che si applica in caso di sconfinamento, senza fido, sul conto corrente o su carte di credito.

L’art. 6-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha inserito nel Testo Unico Bancario l’art. 117-bis, che – dichiarando nulle tutte le commissioni diverse da quelle descritte nell’articolo stesso – introduce due nuove ed esclusive commissioni: una sulle linee di credito ed una sugli sconfinamenti.

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dal 1° luglio 2012, in caso di sconfinamento gli unici oneri ad essere applicati sono un tasso di interesse debitore (sull’ammontare dello sconfinamento) ed una Commissione di Istruttoria Veloce (c.d. CIV).

La banca, per permettere al consumatore di sconfinare, svolge una attività istruttoria, cioè indaga sul cliente, tale istrutoria ha un costo, la CIV.

Non si paga quando il cliente sconfina per meno di 500 euro e per un massimo di 7 giorni, ma solo una volta a trimestre. Quando lo sconfinamento serve ad effettuare un pagamento a favore

della banca.

 

Ci sono interessi e interessi.

Ai fini della nuova disciplina antiusura non c’è stata una una distinzione tra interessi penalmente rilevanti ed interessi moratori.

Insomma, ai fini del calcolo per determinare il superamento del tasso oltre il quale si ha usura, vanno calcolati anche gli interessi moratori?

Ad esempio gli interessi moratori non dovrebbero essere permessi perchè la banca che presta denaro, a monte, tassa di già, con gli interessi, l’importo erogato a fronte di un guadagno e di una misura di sicurezza in caso di insolvenza. Con la mora le banche chiedono un risarcimento, previsto di per sé, dagli interessi applicati.

Il legislatore non ha ritenuto né di imporre un tetto limite alla mora né di calcolarlo ai fini dell’usura garantendo alle banche margini di guadagno terrificanti.

Tale mancanza comporta conseguenze gravi e ai limiti della costituzionalità: in primo luogo si autorizza la banca ad accomunare tassi esorbitanti a tassi d’interesse appena superiori al tasso soglia; in secondo luogo viene tolto un ”elemento importante di valutazione del carattere usuraio della prestazione”. In conclusione, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, dall’entrata in vigore della legge 108/1996, come successo per la CMS, gli interessi moratori ed ogni altro onere assimilabile previsto contrattualmente in caso d’inadempimento, non rientrano nel calcolo del tasso effettivo globale medio.

 

Quanti tipi di usura conoscete?

L’usura bancaria originaria è quella in cui si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Quindi per la determinazione dell’usurarietà bancaria dei tassi occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto. Se il tasso soglia è violato si applica l’art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il cliente può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.

L’usura bancaria sopravvenuta, invece, si verifica quando il contratto prevede un tasso di interesse non usurario al momento della stipula (perché stipulato prima della L. 108/1996 o perché conforme al tasso soglia vigente in quel momento), ma che è divenuto tale nel corso del rapporto a seguito della variazione dei tassi soglia di cui ai citati decreti ministeriali. In questo caso il cliente avrebbe diritto alla restituzione soltanto della differenza tra il tasso applicato e il tasso soglia e solo per il periodo di superamento.

Nell’usura oggettiva vi è l’assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato e, quindi, la valutazione è appunto oggettiva; il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, previsto nella fattispecie delineata dall’art. 644 c.p. del 1930 in vigore fino al 1996, infatti, non è più richiesto affinché si perfezioni il delitto e vale solo come circostanza aggravante.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in questa ipotesi di usura bancaria oggettiva è sicuramente l’ordine nel mercato del credito: chiunque presti soldi non può farlo richiedendo o percependo un corrispettivo superiore a quello stabilito dall’autorità amministrativa.

Infine, l’usura soggettiva è descritta dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p. e prevede che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al limite stabilito dalla legge che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

 

Prescrizione

Anche nelle controversie che riguardano l’Usura Bancaria si pone un problema di prescrizione.

Ci si chiede se il cliente che ha un mutuo stipulato diversi anni fa ancora in corso, o estinto da poco, abbia diritto alla restituzione di tutti gli interessi a prescindere dal momento del pagamento, oppure i pagamenti effettuati oltre dieci anni prima si prescrivono?

E’ una questione di grande attualità considerano che i clienti chiedono verifiche su vecchi mutui, magari già estinti da anni per valutare se gli interessi fossero usurari.

La situazione riguardante la prescrizione, derivante dal pagamento indebito d’interessi usurari, ricorda quella connessa alla prescrizione del conto corrente.

Nel predetto caso, le Sezioni Unite Cassazione 2.12.2010 n. 24418 hanno indicato che la prescrizione comincia a decorrere solo dalla chiusura del conto, salvo che per le rimesse solutorie. Solo che allora la soluzione era giustificata dal fatto che il conto corrente ha natura unitaria con la conseguenza che le singole rimesse ripristinatorie non potevano essere considerate pagamenti. Può valere la stessa regola per l’usura bancaria?

In caso di usura bancaria, nei mutui, si pone un problema di restituzione degli interessi pagati, che ex art. 1815 c.c. non sono dovuti; si pone quindi il problema della restituzione di una somma indebitamente pagata. Ad essa si applica la prescrizione decennale.

Il punto focale, però, in ipotesi di usura bancaria è quello del termine da cui far decorrere tale prescrizione.

La giurisprudenza offre una soluzione che si fonda sulla natura della rateizzazione e cioè: il debito, sarebbe unico e la rateizzazione solo un modo di estinzione del debito unitario attraverso una pluralità di versamenti. La conseguenza è che fino ad estinzione del debito complessivo, non vi sarebbe pagamento e quindi non decorrerebbe la prescrizione. Cass. Pen. 1 ottobre 2008 n. 38812 che conferma la regola per la quale “in tema di prescrizione il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l’ultimo pagamento degli interessi usurari”.

[banner_mobile]
Are you looking for Krnl this is best Roblox executor this is one of the finest roblox executor.
Download Rapid Streamz for Android, this app will help you stream over 800+ TV channels! Watch free Live TV on Android using the best live tv app for Android. Rapid Streamz application is specially designed for those people who want to enjoy their favorite television shows and movies on the go.
Are you looking for Openiv which is one of the best modding toolset for the PC Versions of GTA 5, GTA 4, Episodes From Liberty City (EFLC) and Max Payne 3, etc. Latest version of the app supports Red Dead Redemption 2 as well. The toolset allows the users to view and alter the game files.
This is CodeX Executor which is a potent application designed to empower Roblox players by allowing them to run scripts within popular Roblox games such as Blox Fruits, Pet Simulator X, Project Slayers, Murder Mystery 2, Adopt Me, Arsenal, and many more.
Enhance your Roblox experience with BTRoblox which is extension that aims to enhance Roblox's website by modifying the look and adding to the core website functionality by adding a plethora of new features.
Winlator is a powerful tool that allows you to run Windows applications and games on your Android device. With Winlator, you can enjoy your favorite PC games on the go, all without the need for a high-end gaming PC. This opens up a whole new world of gaming possibilities, as you can now play your favorite titles anywhere and anytime.
You can download the latest version of Sportzfy TV Apk from our website. We offer a safe and secure download link that ensures you get the latest version of the app without any hassle.
Sportsfire is a free live-streaming application that focuses on sporting events and is available for installation on Firestick, Fire TV Cube, Fire TV, and Android TV/Google TV Boxes.
You can download the latest version of Sportzfy TV Apk from our website. We offer a safe and secure download link that ensures you get the latest version of the app without any hassle.
In the age of digital streaming, inat tv Inat TV APK is one of the most video streaming free application. Finding a reliable and feature-rich application to access your favorite TV shows, movies, and live channels has become crucial.
Krira TV is a free sports streaming app that allows fans around the world to watch their favorite sports events in HD quality.
Experience endless entertainment with blink streamz the top Free Live TV App for Android, offering free live sports streaming and more. Enjoy a vast selection of TV channels on your Android device.
krnl
cinema hd
beetv
inat tv
spotiflyer
aniyomi
saikou
scipt hook v
fluxus executor
flix vision
egg ns
fs23 mods
strato emulator
gacha nebula