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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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L’avvocato Goracci “risponde” alla Procura di Siena

David Rossi (foto di Augusto Mattioli)

SIENA. Riportiamo integralmente il commento dell’avvocato Luca Goracci alla nota della Procura della Repubblica sul caso di David Rossi.

“La lettura del comunicato congiunto a firma del Presidente del Tribunale di Siena e del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Siena impone a questo difensore, che per alcuni mesi si è volutamente astenuto dall’intervenire sui media, siccome direttamente chiamato in causa, alcune riflessioni e considerazioni.

Se da un lato si apprezza infatti una ammissione di responsabilità circa lo svolgimento delle indagini, dall’altro si vorrebbero quantomeno condividere certe responsabilità con i familiari, e con il difensore incaricato dalla Sig.ra Tognazzi Antonella.

Seguendo i punti toccati dal comunicato.

  1. La distruzione degli indumenti

Non è a conoscenza di chi scrive se le deposizioni del personale 118 sentito a sommarie informazioni in date dal 14.04.2016 al 21.04.2016, siano state esaminate dai consulenti nominati dalla Procura della Repubblica di Siena, Ten Col Zavattaro e Prof.ssa Cattaneo, all’indomani della riapertura del caso.

Viste le incongruenze si ritiene che non lo siano state.

Gli abiti indossati da David Rossi vengono descritti dal personale del 118 come impeccabili, puliti, pantaloni con la piega, solo leggermente bagnati per la pioggia, mentre la camicia, per quanto sempre riferito dal personale del 118, che era abbottonata, è stata allargata, strappati i bottoni sulla parte anteriore e aperti quelli delle maniche per posizionare gli elettrodi.

I consulenti della Procura ipotizzano che le macchie presenti sui pantaloni siano state procurate dagli ipotetici strusciamenti contro la parete esterna in un ipotetico tentativo di risalita o durante altre incredibili “manovre” che il Rossi avrebbe potuto porre in essere. Occasioni queste in cui anche i bottoni e la camicia avrebbero potuto strapparsi.

Il contrasto evidente ed insuperabile imponeva, a sommesso parere di questo difensore, una diversa valutazione delle ipotesi della caduta formulate nella consulenza di parte del Pubblico Ministero ovvero tali ipotesi risultano smentite.

A1) Il mancato sequestro degli indumenti

La critica ex post sarebbe comprensibile se solo si dessero per ammesse alcune circostanze.

Si vuole affermare che avrebbe dovuto, il fratello del Rossi, avere l’accortezza nel momento in cui il personale ospedaliero gli restituiva gli indumenti di prenderli e tenerli a casa ovvero chiedere che venissero sequestrati, forse è pretendere troppo e non solo per il comprensibile stato d’animo in cui versava che aveva da poco perso il padre ed il fratello maggiore, a prescindere dalle cause del decesso.

Dedurre che anche i familiari, da tale condotta, ipotizzassero da subito il suicidio contrasta con un dato eclatante in quanto furono gli stessi familiari ad insistere perché venisse disposta l’autopsia non credendo all’ipotesi del suicidio.

B) I biglietti di addio

Che la grafia sui biglietti appartenga al Rossi non è mai stato oggetto di contestazione.

Non consta però che i consulenti della Procura siano periti grafologi e che a fronte della relazione di un professionista che collabora con tutte le Procure della Repubblica italiane siano sufficienti alcune affermazioni di chi specialista non è, atteso che la specializzazione è elemento fondante per una corretta contestazione.

In ogni caso non vi è assoluta certezza in ordine alla datazione ovvero al momento in cui tali biglietti possano essere stati materialmente scritti. Nessuno di questi si trovava in bella mostra sulla scrivania ma anzi risultavano cestinati, strappati e accartocciati e sebbene richiesto non sembra sia stato appurato ogni quanto tempo il cestino venisse svuotato dagli addetti alle pulizie ovvero quando queste siano state eseguite nell’ufficio del Rossi.

B1) La consulenza psichiatrica forense

L’incarico alla Prof.ssa Lorettu venne affidato nel mese di Maggio 2013, come dalla stessa indicato nella relazione, circa due mesi prima della completa visione delle carte processuali.

Al momento dell’affidamento dell’incarico, non avendo potuto prendere visione di elementi diversi dalla e.mail in cui veniva “preannunciato” il suicidio, dei biglietti lasciati, ( entrambi i documenti vennero mostrati alla vedova Tognazzi in occasione dell’interrogatorio nel mese di Aprile 2013) e delle comunicazioni ricevute per via orale: assenza di intervento da parte di terzi e evento causato da stress lavorativo e da stress conseguente ai timori insorti nel Rossi a seguito della perquisizione subita, la Prof.ssa Lorettu, nella relazione, non afferma certo che si tratti di suicidio ma che qualora si fosse trattato di evento suicidario, possibile, la causa di questo dovesse essere attribuita, escluse altre componenti, proprio allo stress lavorativo affermando quindi la sussistenza di responsabilità a carico del datore di lavoro per la necessaria tutela del lavoratore da rischio stress lavoro correlato.

Il convincimento, ma più coretto sarebbe stato parlare di iniziale acquiescenza alla ipotesi suicidaria, in epoca anteriore alla visione degli atti, che David potesse essersi suicidato, crollava dopo il primo incontro avvenuto nel mese di Agosto con i consulenti incaricati, avvenuto necessariamente dopo aver estratto copia del fascicolo, all’indomani della richiesta di archiviazione ed in particolare dopo aver potuto esaminare il video della caduta, le foto dell’autopsia e relazione del Prof. Gabbrielli, ma di fatto era venuto già meno quando, dopo il dissequestro di alcuni oggetti, in particolare telefoni e hard disk, ove erano state rinvenute e-mail di altro tenore successive alla e-mail in cui venne “preannunciato” il suicidio.

La Prof.ssa Lorettu a conclusione della propria relazione afferma: “E’ possibile ricostruire un nesso causale tra stress lavorativo cui è stato sottoposto il Rossi e l’evento suicidario.”

Non afferma, e non avrebbe certo potuto farlo, che di suicidio si sia trattato.

C) Lesioni parte anteriore del corpo

Si afferma che sulle lesioni non vi sia stato un iniziale accertamento medico legale adeguato e che avendo la consulenza escluso l’intervento di terzi, uscisse confermata la convinzione iniziale formatasi dagli inquirenti sulla ipotesi suicidaria.

A prescindere dal fatto che già nella prima opposizione alla archiviazione siano state messe in serio dubbio le conclusioni alle quali era giunto il consulente della Procura, i recenti accertamenti, che per stessa ammissione dei consulenti Cattaneo e Zavattaro, non possono essere ritenuti dirimenti in conseguenza del troppo tempo trascorso che ha inevitabilmente e drasticamente inciso sulla possibilità di recuperare reperti idonei, al di là delle ipotesi, hanno escluso che le lesioni alla parte anteriore del corpo siano compatibili con la caduta, per come questa è evidenziata dalle riprese della telecamera.

Era sufficiente esaminare il filmato, per quanto ormai da anni ripetuto, per escludere tale possibilità.

Ma se si leggono le dichiarazioni del personale del 118 circa le condizioni dei pantaloni e della camicia anche l’ipotizzato strusciamento non trova un minimo riscontro e con questo crollano le congetture circa la etiopatogenesi delle lesioni, ma non tutte, presenti sulla parte anteriore del corpo.

I periti della Pubblica Accusa non escludono l’ipotesi omicidiaria, solo evidenziano, dopo tre anni dal fatto, che nell’ufficio già di Rossi, non sono stati trovati segni anche biologici ( DNA ) che indichino la presenza di terze persone.

D) Sui fazzoletti

La distruzione del reperto assume rilevanza non tanto per la datazione delle ferite che sicuramente sono state procurate dalle 18 (ora in cui Rossi è stato visto per l’ultima volta e non presentava ferite al volto) e le 19,43, ora della caduta.

Evidente che se le tracce fossero state riferibili alle ferite presenti sul viso (e un esame dei fazzoletti avrebbe potuto accertarlo), ad esempio, se fossero stati utilizzati per tamponare le ferite sul labbro del Rossi, essendo i fazzolettini stati rinvenuti nel cestino, il Rossi non avrebbe potuto procurarsi tali ferite durante lo strusciamento nella finestra e nella parete, in un ipotetico tentativo di risalita non essendo rientrato nella propria stanza una volta “appeso” alla finestra.

E) Persone presenti nella sede

Sarebbe stato sufficiente la estrazione delle telecamere interne per controllare chi presente nella sede della banca.

F) Omessa audizione di Pieraccini Lorenza

Siccome non interrogata, sulle circostanza indicate, non possiamo sapere cosa la stessa avrebbe potuto riferire, se ritenuto opportuno provvederanno i difensori a sentirla nell’ambito dei poteri conferiti.

G) Presunta caduta orologio

Se da un lato non è chiaro che l’oggetto che cade alle 20,16 sia l’orologio è altrettanto chiaro dalle immagini, in particolare la scia luminosa che è possibile vedere nel video e nel frame successivo il punto luminoso, che vi è la caduta di un grave.

Il punto è che tale scia non è perpendicolare al suolo ma ha un moto parabolico. Un corpo che cade per gravità non può lasciare una scia parabolica ma necessariamente perpendicolare al suolo non avendo una spinta ovvero una velocità iniziale orizzontale.

Il moto parabolico implica invece una velocità iniziale orizzontale che evidentemente il grave possedeva con la conseguenza che non può essere caduto “spontaneamente”.

Del resto l’orologio, per come rappresentato nelle fotografie scattate dagli investigatori in occasione del sopralluogo nel vicolo che fissano le condizioni in cui questo si trovava mostra: lancette dei minuti e dei secondi staccate dal perno centrale, lancetta delle ore posizionata tra le 20,15 e le 20,20.

Quanto alle ferite presenti nel polso si riportano le considerazioni svolte dai consulenti Zavattaro e Cattaneo:” La lesione ha caratteristiche poco compatibili con un trauma, dovuto ad esempio all’impatto al suolo del polso (si è già detto come l’urto determinò la proiezione all’indietro delle braccia), suggerendo piuttosto l’intervento di una azione di trazione dell’orologio dall’avambraccio verso la mano, compatibile con un afferramento, seguito da un trascinamento o da una sospensione. Questa non è tuttavia l’unica eziologia plausibile, potendosi immaginare che l’orologio o il cinturino, si siano in qualche modo agganciati ad una sporgenza ( forse della finestra o del davanzale) con analoga azione di trazione.”

Se questo difensore ha argomentato nelle ultime memorie depositate circa la necessità di esaminare il video effettuato dal Sovrintendente Marini con particolare riferimento alla circostanza che vi sia o meno la presenza sul selciato dell’orologio e del cinturino, ciò è dovuto non ad un ripensamento circa il grave che cade alle 20.16 ma al fatto che dalle dichiarazioni rese dal personale del 118, alle quali è stato fatto riferimento sopra circa le condizioni degli indumenti indossati dal Rossi, e di cui le difese hanno potuto prendere visione all’indomani della seconda richiesta di archiviazione, non risulta la presenza, nelle vicinanze del corpo di Rossi del cinturino e dell’orologio.

Considerato che sono stati abbassati i calzini, dei quali è ricordato addirittura il colore, per il posizionamento degli elettrodi, chi materialmente eseguì l’operazione, non può non aver visto il cinturino posizionato, come da fotografie della scientifica, accanto alla caviglia destra, parimenti, considerato che vennero raccolti su disposizione del medico gli oggetti utilizzati nel corso dell’intervento dei volontari, sparsi intorno al corpo, appare impensabile che questi non abbiano visto la cassa dell’orologio.

Se l’oggetto che cade alle 20,16 non è l’orologio ed i volontari del 118 non vedono né la cassa né il cinturino, ognuno tragga le proprie considerazioni.

H) L’ombra all’ingresso di via dei Rossi

All’indomani della prima archiviazione venne dall’Ing. Luca Scarselli depositata una relazione ai C.C. di Siena ove veniva evidenziata la presenza di “ombre”, meglio sarebbe definirle persone, nel vicolo.

La difesa Tognazzi depositava istanza di riapertura ed avocazione delle indagini presso la Procura Generale della Corte di Appello di Firenze.

La procura Generale trasmetteva il fascicolo a Siena rimettendo alla Procura senese la valutazione sulla eventuale riapertura delle indagini sugli elementi nuovi indicati dalla istante.

La locale Procura escludendo che nelle istanze vi fossero elementi nuovi, che la presenza di luci e persone non avessero nessuna relazione causale con l’evento mortale verificatosi, che poteva trattarsi di passanti transitanti sulla pubblica via attratti probabilmente dall’evento, ritenute le doglianze tutte già oggetto di valutazione trasmetteva gli atti all’Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari per i provvedimenti di competenza.

Volutamente non sono stati toccati alcuni punti siccome oggetto di eventuali ulteriori indagini difensive e ripetuto cosa scritto negli atti depositati e pur avendo apprezzato il precedente comunicato ove si rappresenta la correttezza dei difensori che nelle forme consentite hanno espresso, esercitando le facoltà concesse, il diritto di critica appare adesso ulteriormente criticabile addossare una responsabilità a questo difensore laddove formalmente non avrebbe richiesto o sollecitato l’acquisizione del traffico di celle telefoniche al fine di individuare gli utenti che nel lasso di tempo interessato ebbero ad agganciare il segnale nella zona di via dei Rossi”.

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