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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Mens Sana spa: la Commissione di garanzia revoca la revoca dei titoli…

di Umberto De Santis

SIENA. Per chi avesse voglia di leggersi la sentenza, essa è pubblicata a pié di pagina. Per coloro che scriveranno o commenteranno che è una sentenza clamorosa, rispondiamo subito in punta di logica prima che di diritto. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è preso tutti i giorni a sua disposizione per emettere la sentenza del grado definitivo del giudizio sulla revoca degli scudetti e degli altri trofei vinti sul campo dalla Mens Sana Basket Spa. Con questa sentenza tutto l’impianto accusatorio messo in piedi dalla Procura federale è finito in fuffa, ciarpame & paccottiglia in maniera tale che ci vorrebbero le dimissioni di qualche procuratore e avvocatone intelligente, ma che puntualmente non arriveranno né saranno richieste dal presidente Petrucci, e quelle sì che sarebbero clamorose.

La logica. Come può essere possibile che un reato che ha previsto per l’ex tecnico della Nazionale Simone Pianigiani una sospensione di 30 giorni, per un giocatore come Rimantas Kaukenas 90 giorni di inibizione come per tutta una serie di colleghi del lituano – un reato leggero, dunque, non un reato di chi ruba uno scudetto – applicato alla società potesse diventare talmente grave da richiedere la revoca dei titoli? Fra l’altro, la Procura Federale non è stata in grado di dimostrare l’alterazione del risultato sportivo. Perché la Mens Sana chiudeva bilanci con 15/20 milioni di ricavi: numeri superiori a quelli che fatturerà l’EA7 in questa stagione. E che permettono all’Olimpia Milano di guardare tutti dall’alto in basso e rendere la corsa allo scudetto uguale a quella del settennato senese, quando tutti dicevamo “Possono solo perderlo!”.

Il Collegio ha rimandato tutto al Giudice di Primo Grado, dunque, perché si ristabilisca la logica del diritto. Personalmente è la tesi che avevamo dichiarato fin da subito, avendo studiato le carte ben prima che arrivasse il fallimento del luglio 2014. Avevamo spiegato che i veri truffati erano i tifosi biancoverdi che sono andati a Madrid e Barcellona a vedere una squadra giocarsi le Final Four di EuroLeague con un presidente che, stando alle accuse in Tribunale penale, avrebbe distolto i soldi dalla cassa della Mens Sana per arricchimento personale in associazione a delinquere con altre persone invece di aggiungere quel pezzo da novanta che gli altri avevano e la Montepaschi no, con corredo delle balle sul piccolo borgo medievale che andava oltre il possibile contro le grandi città europee. Soldi distolti con una modalità che le regole della Comtec non potevano scoprire senza scavare nelle carte in profondità come solo la Guardia di Finanza può fare.

Chi è tifoso di basket non può che gioire. A parte quei quattro beceri che si sfogano sui social fatti da loro medesimi – perché se avessero un amministratore terzo sarebbero già espulsi – pensiamo che tutti dovremmo essere d’accordo che per diversi anni abbiamo visto giocare sui campi italiani una formazione come non ce n’era l’uguale per qualità e intensità, per determinazione e classe. Una squadra che ha visto il suo Terrell McIntyre due volte miglior playmaker d’EuroLeague (2007-08 e 2008-09), Ksistof Lavrinovic (2009-10) e Bo McCalebb (2010-11) nel secondo quintetto stagionale della massima competizione europea. Qualità che non si comprano un tanto al chilo meno che mai in nero. Nè si dovrebbero ricusare – che è peggio che dimenticare! – al primo deferimento che passa per la strada.

E dopo le scuse, la chiarezza. Controlli Comtec incrociati ma anche ricostituzione delle modalità di iscrizione ai campionati, tanto vessatorie quanto poco stringenti sulla regolarità delle gestioni. Una squadra salva che cede giocatori per risparmiare sui costi non altera i risultati delle gare, regalando a qualche avversario una vittoria agevole? Perché arrivano dal BAT lodi su lodi? Quando una normativa che chiarisca le possibilità d’uso dei diritti d’immagine in modo che un club possa organizzarsi per sfruttarne le possibilità senza essere per forza uno stilista?

E dimissioni. Perché in Procura Federale hanno preso una topica voluta da qualcuno, tanto era incongruente e fumoso il piano accusatorio. E se questo qualcuno può continuare a tramare nell’ombra contro il nemico di turno, che almeno non abbia a disposizione scherani da mandare all’attacco. Perché responsabilità ci sono e ci sono troppi abituati a scansarle. Perché quello che oggi è stato fatto contro una società fallita che di fatto non si poteva nemmeno difendere domani potrebbe succedere ad altre società. Tra cui la vostra.

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

– al R.G. ricorsi n. 4/2017, presentato, in data 23 gennaio 2017, dalla sig.ra Olga Finetti contro la decisione della Corte Federale d’Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 (C.F. n. 21), notificata il giorno seguente, con cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile dell’illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), 3 e 16 del Regolamento di Giustizia FIP e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, punita con la sanzione dell’inibizione per tre anni (fino al 7 ottobre 2017);

– al R.G. ricorsi n. 5/2017, presentato, in data 26 gennaio 2017, dal sig. Ferdinando Minucci contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni, Luca Anselmi e della Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione n. 21 della Corte d’Appello Federale della FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, comunicata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione di primo grado endofederale, il ricorrente ha subito la sanzione della radiazione dalla FIP, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della FIP, per l’asserita violazione dell’art. 59, commi 1b) e 3, del Regolamento di Giustizia della FIP;

– al R.G. ricorsi n. 8/2017, presentato, in data 1° febbraio 2017, dalla sig.ra Paola Serpi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché contro i sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Cesare Lazzaroni, Luca Anselmi e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l.,I, per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIP (n. 21, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017), con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, nei confronti della ricorrente, la sanzione dell’inibizione pari ad 3 anni (fino al 7 ottobre 2019) per l’asserita violazione dell’art. 59, commi 1, lett. b) e 3, nonché dell’art. 16 del Regolamento di Giustizia FIP;

– al R.G. ricorsi n. 9/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, dal sig. Luca Anselmi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, notificata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione del Giudice di prime cure, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per anni tre, fino al 7 ottobre 2019, per l’asserita violazione degli artt. 1, 59, comma 1, lett. b) e 3, nonché dell’art. 5 del Regolamento di Giustizia della FIP; Pag 2

– al R.G. ricorsi n. 10/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, dal sig. Cesare Lazzeroni contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Luca Anselmi, Paola Serpi e delle società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 – C.F. n. 21 – comunicata il 4 gennaio u.s., con la quale il ricorrente stesso è stato ritenuto responsabile dell’illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), e 3, del Regolamento di Giustizia FIP e, per l’effetto, punito con la sanzione dell’inibizione per anni 3, fino al 7 ottobre 2019;

– al R.G. ricorsi n. 13/2017, presentato, in data 3 febbraio 2017, dalla Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., in persona del rappresentante pro tempore, Antonio Saccone, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, notificata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione del giudice di primo grado, sono stati revocati alla ricorrente i titoli sportivi conseguiti nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 (scudetti), la Coppa Italia 2012 e 2013, nonché la Supercoppa 2013;

– all’istanza di remissione in termini e contestuale differimento di udienza, depositata davanti al Collegio di Garanzia, in data 24 febbraio 2017, dall’avv. Daniela Nardo, nell’interesse della società Mens Sana Basket 1871 a .r.l., in relazione al ricorso della medesima società, allegato alla suddetta istanza e iscritto al R.G. n. 27/2017, avverso la sentenza della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, comunicata in data 4 gennaio 2017, con cui è stata integralmente confermata – in riferimento alla società de qua – la sentenza del Tribunale Federale FIP del 7 ottobre 2016, con la quale sono stati revocati i titoli sportivi nei confronti della società Mens Sana Basket S.p.A.

Conferma la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva. Annulla le decisioni di primo e di secondo grado endofederali e rinvia al Giudice di primo grado. Spese compensate.

DISPONE

la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, nelle camere di consiglio dell’11 e del 18 aprile 2017.

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