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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Colle: il M5S dice “no” alla scuola in via Volterrana

Con l'ausilio della segnalazione inviata dal geometra Grisanti i grillini sperano nella riconsiderazione del progetto da parte degli organi di controllo

COLLE DI VAL D’ELSA Pubblichiamo, nella speranza di essere ancora in tempo a fermare lo scempio che si sta perpetrando con la costruzione della nuova scuola materna di via Volterrana, la segnalazione inviata dal Geom. Massimo Grisanti ai vari organi competenti e riguardante appunto il nuovo plesso scolastico di cui sopra.

Come è sempre stato fin dai tempi della prima delibera di Giunta del dicembre 2014 sul progetto della nuova scuola, confermiamo il nostro pieno dissenso per l’opera di cui sopra. Un dissenso che è stato fattivo e concreto nelle azioni, dalla raccolta firme alla presentazione del ricorso al TAR.

Nella segnalazione di Grisanti sussistono, a nostro avviso, fondate motivazioni per chiedere una ulteriore riconsiderazione del progetto da parte degli organi di controllo affinché si possa giungere ad una sospensione dei lavori di edificazione della scuola”

Movimento 5 stelle Colle Val d’Elsa

Da: Studio Grisanti [mailto:massimo.grisanti@geopec.it]
Inviato: sabato 24 settembre 2016 15:39
A: ‘comune.collevaldelsa@postecert.it’; ‘prot.procura.siena@giustiziacert.it’; ‘toscana.procura@corteconticert.it’; ‘toscana.procura.segr4@corteconticert.it’; ‘mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it’; ‘mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it’; ‘mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: SEGNALAZIONE DI RITENUTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO IN ORDINE ALLA COSTRUZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO ARNOLFO DI CAMBIO
Priorità: Alta
Al Sindaco del Comune di Colle di Val d’Elsa
Al Segretario del Comune di Colle di Val d’Elsa
Ai Consiglieri del Comune di Colle di Val d’Elsa
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Colle di Val d’Elsa
Al Soprintendente di Siena
Al Direttore del MIBACT per la Regione Toscana
Al Dirigente del Servizio V del MIBACT
A taluni componenti il Comitato NO SCUOLA
Al Procuratore della Repubblica di Siena
Al Procuratore della Corte dei Conti per la Regione Toscana
E per conoscenza:
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico edilizia e urbanistica del Comune di Colle di Val d’Elsa
Al Responsabile del procedimento delle pratiche edilizie del Comune di Colle di Val d’Elsa
OGGETTO: Lavori in corso di costruzione del plesso scolastico Arnolfo di Cambio in via Volterrana – SEGNALAZIONE di ritenuta violazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) – SEGNALAZIONE di ritenuta violazione delle norme tecniche per la costruzione degli edifici scolastici – INVITO a valutare la doverosità o la necessità dell’adozione di provvedimenti inibitori dellaprosecuzione dei lavori.
Il sottoscritto geom. Massimo Grisanti, nato a San Gimignano (SI) il 04 marzo 1968 e residente in Poggibonsi (SI) via Dante nr. 14, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Siena al nr. 817 ed esercitante la libera professione, elettivamente domiciliato esclusivamente alla PEC massimo.grisanti@geopec.it, fa presente quanto segue in ordine ai lavori in corso per la costruzione dell’ampliamento del plesso scolastico Arnolfo di Cambio in adiacenza alle mura storico-monumentali della città di Colle di Val d’Elsa (beni vincolati ai sensi delle Parti II e III del Codice dei beni culturali).
§1 – PREMESSA
Le mura storico monumentali della città di Colle di Val d’Elsa – decantate anche da Oliviero Toscani nella recente trasmissione radiofonica trasmessa da Radio Radicale in data 11/9/2016 in occasione della querelle relativa alla costruzione di un complesso per servizi religiosi ed altro nel quartiere cittadino de L’Agrestone – sono vincolate ai sensi della legge n. 1497/1939 (oggi d.lgs. 42/2004) per effetto del decreto ministeriale 4/2/1966 (codice vincolo ministeriale 90525).
Per la precisione, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, gli obblighi ex art. 7 legge 1497/1939 sono decorsi da quando la proposta di vincolo adottata dalla Commissione provinciale nella seduta del 7/11/1963 è stata pubblicata all’AlboPretorio comunale (data sconosciuta grazie alla cialtroneria dei funzionari del Mibact che quando hanno operato la ricognizione dei vincoli al fine di elaborare il piano paesaggistico per la Regione Toscana hanno omesso di indicare l’essenziale data per l’effettiva protezione del paesaggio – una cialtroneria che potrebbe trasmutare nel reato di tentativo di occultamento di interventi realizzati in dispregio delle disposizioni di tutela qualora i funzionari del Mibact sapessero dell’esistenza, entro l’area vincolata, di interventi realizzati in assenza di autorizzazione ministeriale tra la data di pubblicazione della proposta di vincolo all’albo pretorio e la data di pubblicazione del decreto ministeriale confermativo sulla Gazzetta Ufficiale).
La motivazione vincolistica risiede testualmente nel fatto “… che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua posizione sul dorsale della collina, per il suo inconfondibile profilo turrito, per la bellezza delle antiche strade che determinano valori ambientali veramente eccezionali, costituisce uno dei luoghi più famosi della provincia di Siena, presentando una mirabile fusione della natura con l’opera dell’uomo stratificata da secoli ed offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo delle sopracitate bellezze nonché dell’ampio panorama della campagna e delle colline circostanti; che alla salvaguardia dell’antico centro è strettamente connessa quella della parte bassa lungo la valle del fiume Elsa che presenta anch’essa rilevanti caratteri di valore ambientale e quadro naturale; e che il tutto infine forma un complesso panoramico di singolare bellezza godibile da numerosi punti di vista ed in particolare dal percorso della strada Siena – Volterra; …”.
In sede di formazione del piano paesaggistico regionale la vestizione del vincolo, operata dalle strutture del MIBACT, riconosce:
– in primis, la sussistenza della tipologia di bene ex art. 136, lettere c) e d) del d.lgs. 42/2004;
– in secundis, che sono elementi di valore le “visuali “da” verso la campagna e le colline circostanti; “verso” la zona da numerosi punti di vista e in particolare dalla strada Siena-Volterra”, dalle quali sono avvertiti, quali elementi di degrado, “l’intenso sviluppo edilizio ha occupato le zone maggiormente panoramiche dell’area di vincolo occultandone e privatizzandone le viste verso il centro storico di Colle. Si conservano, invece, diversi punti di vista dal centro abitato verso la campagna”.
Per di più, le mura monumentali sono beni culturali ex lege ai sensi dell’art. 10 del Codice (e prima ancora ai sensi della legge 1089/1939 e della legge 364/1909) perché appartenenti al demanio comunale in ragione del motu proprio granducale del 24/3/1783 (v. nota prot. 3228 del 4/7/1983 del Soprintendente di Siena che allega la nota prot. n. 7927 dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, in tema di condizione giuridica del delle mura comunali in Toscana).
Ebbene, a ridosso delle mura storiche ed entro il cono visivo della zona visuale dalla campagna verso le mura, e finanche dalla strada Siena Volterra, sono in corso lavori di ampliamento del plesso scolastico Arnolfo di Cambio (costruito dopo il 1966, come emerge dalla documentazione aerofotografica pubblicata sul sito Geoscopio della Regione Toscana, la cui regolarità sotto il profilo paesaggistico è sconosciuta, e mai risulta accertata sia dal Comune, sia dalla locale Soprintendenza, atteso che non è dato sapere se l’attuale plesso fosse stato autorizzato, all’epoca della costruzione, così come prescriveva l’art. 7 della legge 1497/1939).
In questo stato di cose il Comune di Colle di Val d’Elsa ha deliberato l’ampliamento del plesso scolastico grazie ai denari pubblici erogati dallo Stato e dalla Regione (atteso che fondi propri ne ha ben pochi, stanti le difficoltà di bilancio in cui si trova l’ente locale, con grave rischio che l’opera rimanga incompiuta oppure si degradi una volta realizzata per impossibilità di una adeguata manutenzione) ed ha cantierato i lavori, provvedendo anche ad effettuare procedure espropriative. I lavori sono alla fase di effettuazione dello scavo del terreno (come dimostrato nell’allegata fotografia all’attualità).
Gli atti amministrativi inerenti l’ampliamento scolastico sono quantomeno i seguenti (tratti dal ricorso RG n. 1779/2015 depositato al TAR Toscana):
– deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colle di Val d’Elsa n. 71 del 17.09.2015, recante “riapprovazione del progetto preliminare del polo scolastico di via volterrana. Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva della variante n. 18 al RUC ai sensi della L:R: 65/2015 e del DPR 327/2001 SMI”, pubblicata sull’albopretorio in data 24.09.2015;
– deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Colle di Val d’Elsa n. 59 del 10.07.2015, recante “Approvazione del progetto preliminare del polo scolastico di via volterrana (ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 SMI) e contestuale variante n. 18 al RUC ai sensi della L.R.G. 65/2015 e del DPR 327/2001 SMI”, pubblicata sull’albo pretorio in data 17.07.2015.
Ciò premesso, lo scrivente è del fermo avviso che l’opera in corso di realizzazione sia abusiva (e del plesso esistente se ne dubita la legittimità) per i seguenti motivi di
§2 – DIRITTO
I – Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 146 e 158 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 9, punto 5), del Regolamento di attuazione del Codice (approvato con r.d. 1357/1940).
L’area del plesso scolastico Arnolfo di Cambio, oggetto dell’intervento urbanistico, si inserisce tra le mura del Centro Storico di Colle di Val d‘Elsa e la campagna al contorno e la strada Siena Volterra. Più precisamente dista ml 20 circa dalle mura monumentali.
In ragione delle motivazioni vincolistiche riportate al § 1 – Premessa, non vi è chi non veda, o non possa vedere, che il plesso scolastico esistente e l’ampliamento in corso di realizzazione si frappongono, ostruendo la visuale delle mura monumentali, tra i punti di vista del bene paesaggistico posti al di fuori del perimetro strettamente vincolato per decreto e il centro storico. In sostanza, viene ancor più occlusa la visuale e pressoché annientato il godimento della parte iniziale delle mura. Una visuale che è lo stesso MIBACT, in occasione della vestizione del vincolo per decreto operata in sede di elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale, a riconoscere essere già ridotta e pressoché annientata.
Poiché ai sensi dell’art. 9, punto 5), del Regio Decreto n. 1357/1940 – regolamento di attuazione del Codice ai sensi dell’art. 158 D.Lgs. 42/2004 (in ordine alla sempre vigenza del r.d. 1357/1940, vedasi: Cons. Stato, n. 3894/2008 – Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, n. 811/2012; n. 36/2015 – TAR Sicilia, PA, n. 2174/2015; n. 450/2016 – TAR Toscana, n. 6427/2010 – Cassazione penale, sez. III, n. 32200/2007; n. 7114/2010) – “sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l’uno e le altre”, ne sovviene che attraverso la disposizione regolamentare il legislatore statale – a cui solo spetta il potere legislativo e regolamentare ex art. 117 Cost. (cfr. ex plurimis: CCOST, sentenze 11/2016, 210/2014, 235/2011) – ha introdotto il cosiddetto vincolo di tutela indiretta dei beni paesaggistici perché ha inteso proteggere il godimento del bene paesaggistico dai punti di osservazione (nel caso di specie dichiaratamente esterni all’area vincolata, come risulta dagli atti della Commissione provinciale della seduta del 7/11/1963, costituenti parte integrante e sostanziale del vincolo per decreto) attraverso i c.d. coni visivi entro i quali, seppur insistenti in area non formalmente vincolata, le masse degli edifici, le loro fogge o colori possono disturbare il godimento del bene protetto.
Stante la ratio della norma, si ritiene che non possa, validamente, essere messo in dubbio che l’intervento de quo dovesse essere sottoposto al controllo dell’autorità competente (Regione Toscana – Soprintendenza BB.AA.) ed essere indefettibilmente autorizzato, in modo che fosse accertato se la costruzione sarebbe stata rilevante o meno ai fini della tutela in chiave di conservazione della godibilità del bene paesaggistico (cfr. TAR Toscana, sez. III^, n. 6427/2010: “… E’ in discussione l’ordine rivolto dal Comune di Firenze alla ricorrente di potatura di piante di alloro e di trenta cipressi messi a dimora lungo la via Desiderio da Settignano, a costituire una barriera verde, allo scopo di non precludere alla vista il panorama dalla via pubblica verso la città; ordine il cui fondamento è ricondotto allo “spirito di salvaguardia dei punti di vista panoramici ai sensi della Legge n. 1497/1939” e che impone la riconduzione delle piante in forma di siepe, non più alta della attuale recinzione in filo metallico a maglia sciolta. La motivazione del provvedimento è assai sintetica e non puntualizza la specifica norma della legge n. 1497/39 della quale si è inteso far applicazione; tuttavia il richiamo alla salvaguardia dei punti di vista panoramici indica con chiarezza ed univocità l’oggetto della tutela perseguita con l’atto e consente un’agevole individuazione della norma presa a riferimento (della quale, non a caso, la ricorrente deduce la violazione), ossia l’art. 1 della legge predetta, il quale al punto 4) tutela le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze. Contrariamente all’avviso della ricorrente, la quale, nella sostanza, obietta che il punto di vista in questione, ossia il tratto di strada lungo il quale ha messo a dimora gli alberi, non è “notificato”, il Collegio non ritiene detta norma inapplicabile al caso di specie, tenuto conto che il regolamento per l’applicazione della legge n. 1497/39 approvato con R.D. n. 1357/1940 specifica che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l’uno e le altre, e che la zona è stata assoggettata al vincolo di tutela paesaggistica col D.M. 5.11.1951 di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle colline fiesolane, nell’ambito dei comuni di Firenze e Fiesole”).
Poiché l’ampliamento non è stato autorizzato ai sensi dell’art. 146 del Codice – ed è dubbia la regolarità del plesso esistente, preavvertendo che nel caso in cui le scuole esistenti fossero paesaggisticamente abusive saremmo in presenza di ripresa dell’attività illecita necessaria al miglior funzionamento dell’opera abusiva – ne sovviene, a mio giudizio, che i lavori fin qui realizzati sono abusivi e illegittime sono le deliberazioni ministeriali, regionali e comunali che hanno autorizzato lo stanziamento dei fondi per la costruzione di un’opera illecita e potenzialmente negativa sotto il profilo di conservazione dei beni paesaggistici.
II – Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 10, 21 e 130 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 77 e ss. del Regolamento di attuazione della Parte II del Codice (approvato con r.d. 363/1913).
Come detto in premessa, le mura monumentali della città medievale di Colle di Val d’Elsa sono vincolate ai sensi della Parte II del Codice (già ai sensi della legge 1089/1939 e della legge 364/1909).
Ad esso devono applicarsi le disposizioni degli artt. 77 e ss. del r.d. 363/1913 costituente il regolamento di esecuzione, così come previsto dall’art. 130 del c.d. Codice Urbani.
Si fa rilevare che le disposizioni dell’art. 45 d.lgs. 42/2004 non esauriscono i vincoli di tutela indiretta, sia perché tali disposizioni non lo dicono espressamente, sia perché il vincolo di tutela indiretta ex art. 45 è di tipo amministrativo, mentre quello ex artt. 77 e 80 RD 363/1913, ancorché apposto con atto amministrativo, ha forza di legge.
Così come possono esistere beni paesaggistici per legge e per decreto, ben possono essere impartite disposizioni di tutela indiretta ai beni culturali attraverso disposizioni di legge (o aventi forza di legge) e con decreti amministrativi soprintendentizi.
Nel caso di specie, il locale Regolamento Urbanistico (peraltro privo dell’intesa con le strutture ministeriali del MIBACT) ha previsto una zona di rispetto tutt’attorno le mura monumentali, fatta eccezione per la parte relativa all’area d’intervento, ove peraltro trova localizzazione la c.d. Porta Nova o Porta Salis o Solis, o, ancora, Volterrana, che consentiva l’accesso al borgo medievale: opera attribuita a Giuliano da Sangallo.
Poiché la Repubblica (Stato, Regione, Comune) non può abdicare alle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio culturale, ne sovviene che l’assenza di specifiche disposizioni di tutela indiretta nel Regolamento Urbanistico, prescritte dall’art. 77 e ss. del r.d. 363/1913, è un mero caso di cialtroneria del redattore del R.U. – nonché indice di grave colpevolezza per la PA che deve conoscere ed applicare le leggi al fine di poter tutelare al meglio l’interesse pubblico in esse sotteso – che non può e non deve porre nel nulla la tutela del bene culturale, ancorché di tipo indiretto, giacché nemmeno è stata fatta applicazione, come visto al I° motivo di diritto, delle stringenti disposizioni in tema di tutela indiretto del bene paesaggistico.
Poiché è lo stesso MIBACT che riconosce – nell’atto di vestizione del vincolo paesaggistico – l’esistenza di costruzioni al contorno delle mura monumentali che ne pregiudicano il godimento, ne sovviene che per tabulas e ai sensi delle disposizioni di tutela dei beni culturali si rendeva, e si rende, necessaria la specifica autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004 per poter approvare il progetto dell’opera pubblica e la sua materiale esecuzione.
Senza dire che in adiacenza al plesso scolastico vi è anche il Villino Napoleone, anch’esso bene culturale ai sensi della Parte II del Codice.
Tale autorizzazione non esiste e nemmeno può essere concessa in sanatoria.
III – Violazione e falsa applicazione del D.M. 18 dicembre 1975 recante norme di edilizia scolastica.
Salvo prova contraria che vorranno dare il Comune e gli altri Enti interessati, sono ancor oggi vigenti le disposizioni del d.m. 18 dicembre 1975.
Quelle al punto 1.0.1 recitano:
“1.0.1. In sede di formazione dei piani urbanistici dovrà procedersi alla localizzazione e al dimensionamento delle scuole di ogni ordine e grado, attenendosi ai criteri di cui ai seguenti punti e tenendo conto di tutti gli elementi che confluiscono nel problema, e cioè:
i) delle condizioni ecologiche ed urbanistiche;
ii) delle caratteristiche di sviluppo demografico ed economico del territorio esaminato, con riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente;
iii) della conseguente entità degli effettivi da scolarizzare, nonché dei tipi e della quantità delle scuole;
iv) del livello delle attrezzature culturali;
v) della quantità e dello stato degli edifici esistenti;
vi) dei piani finanziari per attuare il programma, ai vari livelli;
vii) dei tempi di attuazione;
viii) delle osservazioni e delle proposte formulate dal consiglio scolastico provinciale e dai consigli scolastici distrettuali ove costituiti.
Qualora le previsioni del piano urbanistico generale debbano essere attuate mediante la successiva precisazione della delimitazione dell’area, i criteri suddetti dovranno essere verificati in sede di formazione del piani di esecuzione (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, ecc.).
Le previsioni dei piani regolatori vigenti o adottate dovranno essere adeguate alle presenti norme e pertanto dovrà procedersi alle relative verifiche. La stessa verifica dovrà essere effettuata per i programmi di fabbricazione.
Per le opere da realizzare in comuni sprovvisti di piani urbanistici l’ubicazione degli edifici sarà determinata tenendo conto delle presenti norme.”.
Ebbene, il Regolamento Urbanistico comunale qualifica l’area de qua come Zona F per servizi scolastici (Sb, nella legenda dello strumento urbanistico generale comunale), delimitando precisamente la superficie da farsi oggetto di attrezzature scolastiche. La già avvenuta precisazione della delimitazione dell’area fa sì che non può oggi, pena un’inammissibile surrettizia variante al RU al di fuori delle procedure prescritte dalla legge regionale in materia di governo del territorio, dimensionare il plesso scolastico (quindi anche l’ampliamento di esso).
In sostanza, la ricorrenza della precisa delimitazione dell’area per servizi scolastici e l’assenza del dimensionamento dell’infrastruttura nel Regolamento Urbanistico fa sì che sussiste, per fatti concludenti e de iure, un vincolo di inedificabilità assoluta per ampliamenti strutturali, in quanto non sono mai stati valutati tutti gli elementi del problema elencati al punto 1.0.1 delle norme tecniche costruttive approvate con il suddetto decreto. La conclusione è confortata dall’assenza, nelle norme di attuazione del RU, di qualsivoglia rimando al momento della progettazione esecutiva dell’opera pubblica per poter effettuare il dimensionamento.
La violazione del punto 1.0.1 rende superfluo evidenziare le violazioni anche di altri specifici punti della normativa tecnica, in ispecie quelli relativi alla sicurezza della circolazione stradale.
Del resto, l’introduzione del vincolo di inedificabilità assoluta ha l’effetto di tutelare in via diretta i beni culturali e paesaggistici rispetto ai quali è in diretta prossimità ed interrelazione.
Ne sovviene che l’opera in corso di esecuzione deve ritenersi, a mio avviso, radicalmente abusiva.
tutto ciò premesso
INVITA
– Il Sindaco e il Segretario comunale ad annullare, o far annullare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente PEC, le deliberazioni costituenti titoli abilitativi per la realizzazione dell’ampliamento del plesso scolastico;
– Il Segretario comunale a formulare, se ritiene sussistente il fumus, apposita notitia damni alla Procura della Corte dei Conti, stanti le ingenti somme di denari pubblici stanziate e di cui ne previsto l’impiego (in un’opera che ritengo illecita per i soprastanti motivi);
– Il Comandante della Polizia Municipale a formulare, se ritiene sussistente il fumus commissi delicti, apposita comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica;
– Le strutture del MIBACT ad esercitare i propri poteri, anche inibitori e d’urgenza, al fine della effettiva salvaguardia del patrimonio culturale.
Lo scrivente vuole essere espressamente informato sullo stato dei procedimenti che verranno aperti a seguito del ricevimento della presente PEC.
F.to geom. Massimo Grisanti

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